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Disordini al Liceo Classico A.Diaz


"Soliti ATTI DI BULLISMO". Così il dirigente scolastico Ciro Torrà definisce quello che è accaduto presso il liceo Classico A.Diaz. Ieri mattina, infatti, verso le 8 (e quindi, sottolineamo, con la scuola già aperta) sono state gettate all'interno dell'edificio delle "fialette puzzolenti", presumibilmente fialette mediche per disturbi neurologici. L'unico piano indenne è stato quello in cui è situata la Presidenza, mentre sono stati invece colpiti il piano terra e l'ultimo piano. Naturalmente i colpevoli non si conoscono, e, afferma tristemente Torrà, "questo è stato il loro modo di manifestare contro il decreto Gelmini". La solita storia che si ripete, insomma, niente di più e niente di meno. I soliti gesti sconsiderati da parte di pochi svogliati per saltare un giorno di lezione. Il Dirigente Scolastico però ci tiene a sottolineare: "La maggior parte degli alunni voleva entrare, ma siamo stati costretti a interrompere le lezioni perchè il medicinale per i soggetti allergici ha determinato situazioni incresciose", alludendo al fatto che addirittura due studentesse sono state portate alla Clinica Trusso. Come dimenticare, inoltre, lo spiacente episodio verificatosi nelle medesime circostanze due anni fa, quando la signora Luisa Auricchio, collaboratrice scolastica, fu ricoverata d'urgenza per uno shock anafilattico conseguente proprio all'inalazione delle sostanza contenute in queste fialette, rischiando addirittura la morte. Fu uno scandalo allora, ed è uno scandalo oggi. Come allora, anche questa volta sono intervenuti i Carabinieri, e il risultato è la solita inutile "denunzia contro ignoti". Il Dirigente è mortificato, e soprattutto dispiaciuto. Un episodio del genere è inaccettabile; protestare è legittimo ed è un diritto di ogni studente, ma farlo in questo modo, mettendo a rischio la salute di altre persone, è inammissibile. A quanto pare gli alunni del Liceo Classico A.Diaz non hanno ancora imparato questa lezione, ma noi ci appelliamo al buon senso e all'intelligenza dei diretti interessati, sperando che riflettano sulla gravità del loro gesto e che soprattutto facciano in modo che circostanze del genere non si verifichino più in futuro.
Fabiana Pirone, "Il Confronto"

26 Comments:

Anonimo said...

Ma quale protesta contro la "riforma" Gelmini.
Si tratta di semplice vandalismo.
Lo stesso preside ha ammesso che due anni fa si è verificato un episodio analoghi.
Bisogna stare attenti a non strumentalizzare e a non delegittimare la vera protesta.

Anonimo said...

ma perchè i liceali veramente sanno il significato della protesta gelmini o conoscono la legge 133 o 137. Le materie in cui vanno meglio sono: GUCCI 7, LUIS VUITTON 7,5; FENDI 8; HOGAN 10; FAY 7,5; PRADA 6,5; ECC
ma fatemi il piacere...siete solo dei vandali...

Anonimo said...

Infatti, concordo. La Riforma non c'entra un tubo. Ormai è diventato un fatto consueto questo delle fialette, dei ratti morti, dei piani allagati.. per piacere. Ogni scusa è buona per non far lezione! Sta storia è vecchia come il Mondo, e studenti liceali lo siamo stati anche noi fino a poco più di un anno fa!
Le cosa triste è che i danni riportati lo scorso anno non sembrano aver insegnato proprio niente agli studenti.. complimenti. Che maturità. E qui si parla di salute o addirittura di vite altrui.
Dateci un taglio!

Anna Ragosta - Il Confronto

Anonimo said...

Definizione di riforma tratta da un vocabolario:

riforma
[ri-fór-ma]
s.f.

1 Azione e risultato del riformare lo stato, la condizione, l'ordinamento di qualcosa per rinnovarla o migliorarla: la r. di un ordine religioso, dell'amministrazione statale, della burocrazia; la r. delle leggi, del codice; la r. della scuola; introdurre, promuovere, fare una r.
‖ Legge o insieme di leggi tendenti a modificare in maniera più o meno radicale le strutture sociali: la r. del sistema sanitario
‖ Il secolo delle riforme, il Settecento, caratterizzato dall'attività riformatrice dei sovrani secondo i principi dell'assolutismo illuminato

2 estens., non com. Correzione



Ora vi invio il testo definitivo del Decreto Gelmini


Ddl Senato 1108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
Articolo 1.

(Cittadinanza e Costituzione).

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.




Articolo 2.

(Valutazione del comportamento degli studenti).


1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.


Articolo 3.

(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti).

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato;

al comma 5, dopo le parole: degli studenti sono inserite le seguenti:, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.


Articolo 4.

(Insegnante unico nella scuola primaria).

1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.


Articolo 5.

(Adozione dei libri di testo).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avvienecnella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.




Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).

1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corsodi laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.




Articolo 6.

(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria).

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.


Articolo 7.

(Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia).

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato».


Articolo 7-bis.

(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.

3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4 commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità,qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.

5. Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.

6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.

7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del ministro dell'economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.


Articolo 8.

(Norme finali).

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


Secondo voi è una riforma?

Anonimo said...

i liceali di ottaviano hanno fatto perdere la faccia all'istituto più importante del paese. LA sua storia va rispettata. siete solo dei vandali. se io fossi un vostro prof vi prendere a schiaffi dalla mattina alla sera. e vi metterei il grembiule, così finisce anche la storia delle sfilate di moda. Invece di pensare alle stronzate e alle feste, STUDIATE, che siete dei somari, con voti gonfiati e senza sapere un cazzo di niente...

Anonimo said...

si salva solo una persona: il preside...un grande prof negli anni scorsi che ho avuto il piacere di avere, un grande preside oggi.

Anonimo said...

Dopo i tagli alla scuola pubblica, perchè solo di tagli tratta, secondo voi il governo farà un nuovo decreto legge per riformare (tagliare) i trasferimenti dello Stato alla scuola privata?

Anonimo said...

secondo me, Berlusconi non lo ha neanche letto il decreto, altrimenti mai lo avrebbe fatto approvare. e ora deve parare il culo ai suoi per non far vedere che da ignorante ha firmato una cosa senza leggerla...e lui è un presidente del consiglio.

Anonimo said...

Fonte Wikipedia:
L'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana dà il diritto "ad Enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato".

Questo articolo ha fondamentalmente due interpretazioni:

da parte di chi sostiene l'applicazione letterale della costituzione: lo stato, pur riconoscendo il diritto di istituzione di scuole private, non può (non deve) accollarsene alcun tipo di onere;
da parte di chi, nel valorizzare le istituzioni intermedie nell'educazione, interpreta che l'"assenza di oneri per lo stato" si riferisca al momento dell'istituzione e non riguardi la normale gestione e amministrazione; anche in tale visione le scuole private sono un diritto che lo stato deve riconoscere, ma, in più, lo stato deve sostenere la libertà di scelta dell'istituzione scolastica da parte delle famiglie, finanziando le scuole private allo stesso modo di quelle pubbliche.
Chi si orienta secondo la prima interpretazione ritiene che alcune leggi siano in contrasto con questo articolo; la Corte costituzionale non ha mai dichiarato incostituzionale alcun provvedimento, non essendo mai stata sollevata (da Stato o Regioni), alcuna questione di legittimità costituzionale.


Sussidi diretti [modifica]
Il DM 261/98 ed il DM 279/99 (Ministro della Pubblica istruzione Giovanni Berlinguer, Democratici di Sinistra), ed il testo unico «concessione di contributi alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate» che li ha convertiti in legge, hanno costituito il presupposto per la regolare concessione di finanziamenti alle scuole private.

Il governo D’Alema bis con la legge 62/2000 ha sancito l'entrata a pieno titolo nel sistema di istruzione nazionale delle scuole private, che pertanto devono essere trattate alla pari anche sul piano economico. La legge prevede anche:

l'applicazione anche alle scuole paritarie del trattamento fiscale riservato agli enti senza fini di lucro;
l'istituzione di fatto dei buoni scuola statali (stanziamento di 300 miliardi di lire a decorrere dal 2001);
l'aumento di 60 miliardi di lire dello stanziamento per i contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate;
l'aumento di 280 miliardi di lire dello stanziamento per le spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato;
lo stanziamento di un fondo di 7 miliardi di lire per le scuole che accolgono disabili (per la scuole pubbliche l’accoglimento dei disabili è da sempre obbligatorio).
Il governo Berlusconi, Ministro Letizia Moratti, con il DM 27/2005 ha apportato alla Legge 62/2000 le seguenti modifiche:

non si parla più di "concessione di contributi", ma di vera e propria "partecipazione alle spese delle scuole secondarie paritarie";
è abbassata la soglia di alunni per classe (da 10 a 8) per l’accesso ai contributi;
vengono innalzati i livelli massimi dei contributi (12.000 euro per una scuola media, 18.000 per una scuola superiore);
sono più che raddoppiati i finanziamenti per i progetti formativi (da circa 6 milioni di euro ad oltre 13 milioni).
Nel 2005 l'ammontare dei contributi alle scuole non statali è stato di circa 527 milioni di euro (si veda la circolare ministeriale 38/2005).

Nel 2006 a fronte dei tagli apportati dalla legge finanziaria, i finanziamenti diretti alla scuola non statale sono stati incrementati[1]. Infatti, dalla comparazione delle somme stanziate dalla precedente c.m. 38/2005 con quelle della c.m. 31/2006 si evidenzia il passaggio dalla somma complessiva revisionale di circa 527,5 milioni a quella di circa 532,3 milioni di euro con un aumento di circa 4,8 milioni di euro, assegnati ai capitoli delle unità previsionali di base “scuole non statali” degli Uffici scolastici regionali, mentre sono rimaste invariate le somme relative ai capitoli 1291 e 1474 delle unità revisionali di base “scuole non statali” dell’Amministrazione centrale.


Buoni scuola [modifica]
I buoni scuola vengono istituiti nel 2000 dal Governo di centro-sinistra con la Legge 62/2000 sulla parità scolastica con un piano straordinario di finanziamento, attuato poi dal governo di centro-destra con la Legge 289/2002 che prevede un tetto di 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005.

La Legge finanziaria 2004 del governo Berlusconi (Ministro Moratti), aumenta il tetto per il 2005 a 50 milioni di euro con accesso indiscriminato ai buoni per tutte le famiglie, senza cioè limite di reddito alcuno. La legge sulla parità, inoltre, non prevede alcuna incompatibilità dei buoni statali con eventuali buoni regionali (previsti poi da Veneto, Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Liguria, Toscana, Sicilia, Piemonte), per cui di fatto buoni statali e regionali risultano cumulabili.

Anonimo said...

E io pago !!!!

Anonimo said...

Mi potreste far conoscere le iniziative prese dal preside, per arginare la ciucciagine dei propri alunni?
(giuro che non è una domanda polemica)

Anonimo said...

Complimenti per il Blog, credo che sia un utile mezzo per stimolare le menti atrofizzate di tante persone.

Informazione=libertà

Anonimo said...

Leggete quest'articolo, tratto da sito www.Lavoce.info, relativo al disegno di legge 1441 quater approvato alla Camera ed ora al senato.
Ho fatto un controllo è tutto vero. Io lo trovo aberrante, cercherò di tenervi informati sul suo iter e sui presentatori.

LA STRANA LOGICA DELLA RESIDENZA
di Luigi Oliveri 28.10.2008
Considerare come preferenziale il titolo della residenza nella Regione nella quale ha sede l'amministrazione che indice il concorso pubblico, nel caso di pari collocazione di due o più candidati nella graduatoria finale, non è solo incostituzionale e contrario ai principi del Trattato dell'Unione Europea, è anche una norma illogica. Intanto perché è facilmente modificabile. E non è certo la soluzione al problema della pessima distribuzione territoriale del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Oltre che incostituzionale e contraria ai principi del Trattato dell'Unione Europea, si tratta di una norma sostanzialmente illogica. L’idea in questione è quella di considerare come preferenziale il “titolo” della residenza nella Regione nella quale ha sede l’amministrazione che indice un concorso pubblico, nel caso di pari collocazione di due o più candidati nella graduatoria finale.
Né l’ammorbidimento alla norma proposto dal governo e approvato dalla Camera il 15 ottobre scorso è utile a spostare i termini della questione.
Non siamo, è vero, ai “concorsi padani” indetti dai comuni qualche anno fa, che più volte lo Stato ha annullato su iniziativa dei prefetti per contrarietà alla Costituzione, la norma di oggi è più “ecumenica” e riguarda tutte le regioni d’Italia. Tuttavia, vizi di contrasto con la Costituzione, il Trattato e, soprattutto, la logica risultano manifesti e difficilmente sanabili.

TITOLI E CRITERI DI PRIORITÀ

La legge ha sempre stabilito criteri di priorità nell’accesso agli impieghi presso amministrazioni pubbliche nel caso in cui candidati ai concorsi ottengano pari punteggio: tra gli altri, i carichi familiari, titoli preferenziali per portatori di handicap, l’età. Si tratta di discriminazioni necessarie per potere determinare un ordinamento trasparente e chiaro nella graduatoria. In quanto all’età, mentre un tempo si dava preferenza al candidato più anziano, a partire dal 1997, in un’ottica maggiormente attenta a esigenze “aziendali” che puntino sulla stabilità dell’organizzazione, si dà prevalenza al candidato più giovane.
I titoli di preferenza e di priorità oggi vigenti sono legati a stati e qualità del candidato discrezionalmente valutabili dal legislatore, ma oggettivi, sorretti dalla circostanza che il carico familiare è quello, l’età è quella, la condizione di orfani è data o non è data.
La residenza, al contrario, è facilmente modificabile. E qui sovvengono gli elementi di contrarietà alle norme costituzionali. L’articolo 16 della Costituzione prevede che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, a maggior ragione, se per motivi di lavoro. L’articolo 35 dispone che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni: appare, francamente, difficile considerare come “tutela” la prevalenza, in una selezione per l’accesso al lavoro pubblico, il fatto della residenza. L’articolo 51 prevede che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge: ma se detti requisiti costituiscono condizioni di disuguaglianza, non di reale priorità, la legge che li prevede vìola evidentemente il precetto costituzionale.
Ma la norma in discussione, se definitivamente approvata, andrebbe in contrasto anche con l’articolo 39 del Trattato dell'Unione, il quale assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, intesa come abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché come diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive, spostandosi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri e di prendere dimora in uno di questi al fine di svolgervi un'attività di lavoro. Quest’ultimo passaggio è fondamentale, per far emergere la contrarietà della disposizione contenuta nel disegno di legge 1441-quater collegato alla Finanziaria 2009 con le regole dell'Unione: allo scopo di permettere la libera circolazione dei lavoratori, questi sono liberi, devono essere liberi, di “prendere dimora”, di spostarsi, dunque, nel luogo sede del datore di lavoro. Un tempo, nelle pubbliche amministrazioni era obbligatoria la residenza nel comune sede dell’ente.

LA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

Se l’intento della norma fosse evitare all’ente impedimenti alla corretta resa della prestazione lavorativa, discendenti da problemi di mobilità e spostamento, basterebbe ripristinare questa norma che, comunque, può anche essere fissata nei bandi come condizione per la successiva assunzione.
Dunque, è soprattutto sul piano della logica che l’idea non funziona. Poniamo il caso che il comune di Rovigo indìca un concorso e finiscano ex aequo primi in graduatoria un residente nel Veneto e un residente in Emilia Romagna. L’applicazione della priorità per residenza darebbe preferenza al concorrente veneto. Ma, potrebbe perfettamente darsi che il concorrente veneto risieda a Belluno, lontanissimo da Rovigo; l’altro, invece, fuori regione ma a pochi passi, a Ferrara.
Certo, in Italia vi è il problema della cattiva distribuzione del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, il correttivo a una cattiva gestione della mobilità territoriale, non pare possa essere l’introduzione di elementi di discriminazione così contrastanti con norme e principi da tempo consolidati.
Si potrebbe affermare che la norma, in sé, non produca concreti aspetti di violazione di tali principi, in quanto applicabile solo nei casi di parità. Questo è vero. Tuttavia, commissioni di concorso “poco serene” potrebbero facilmente pilotare i risultati concreti delle selezioni, attraverso mirati ex aequo, incontestabili di fronte a qualsiasi giudice, ma molto graditi a chi intenda valorizzare la “regionalità del lavoro pubblico”.

Anonimo said...

atti di bullismo si, ma dire che è questo è il loro modo di protestare contro il decreto Gelmini........
vogliamo quindi paragonare i bulli con chi pacificamente sta protestatando contro il decreto-pseudoriforma che non è una riforma ma un taglio economico dettato da Tremonti?

Anonimo said...

Ogni occasione è buona per nn far lezione...c'è poco da fare..oggi è la Gelmini, domani sara qualke manifestazione che si farà in qualche parte sperduta del mondo oppure si attendera che la Gori interrompa il servizio idrico rendendo impossibile la somministrazione dei servizi igienici minimi. TUTTE SCUSE....è necessario, parola di un "vechhio liceale" che i ragazzi cambino decisamente mentalità...Ci sn modi e modi per godersi la vita da liceale, ma certamtne quetsa nn è la più adatta
Gennaro Di Gennaro "Il Confronto"

Anonimo said...

per piacere non generalizzate.
Perche qualcuno non va ad illustrare ai liceali il contenuto della legge gelmini e della legge dell'università?
perchè non organizzare un dibattito?

Anonimo said...

invece di occuparvi degli atti di vandalismo occupatevi di questa ennesima schifezza del governo berlusconi. ma a voi che frega?tutti futuri avvocati, giudici,architetti.... tutti figli di papà

Anonimo said...

se non ci fosse interessato niente non avremmo dato vita a questo giornale. se non ci interessasse niente non faremmo quello che facciamo. se non parliamo di "questa schifezza del governo berlusconi", come la definisci tu, è semplicemente perchè Il Confronto nasce come giornale locale e soprattutto apolitico. Io potrei non condividere il tuo giudizio, come altri miei colleghi potrebbero invece darti ragione. preferiamo occuparci di cose concrete e cercare di fare qualcosa per il nostro paese, invece di buttare parole al vento. Tutto qui...
Fabiana Pirone, "Il Confronto"

Mario Ragosta (Admin) said...

A mio parere chi sbaglia ad esprimersi è solamente il Preside Torrà,episodi come questi succedevano anche negli anni 90 quando andavo alle superiori io.
Che la riforma sia una fra le leggi peggiori e più disastrose della storia dei governi di berlusconi è sicuro,la riduzione del 20% dei finanziamenti,1.5 miliardi di euro in meno alle università,il turn over di una persona assunta contro 5 pensionate,la trasformazione da pubblica a privata dimenticando i tempi in cui le tasse erano sicuramente meno care e non esistevano i test di ingresso.Questo processo è cominciato già 10 anni fà,ora pagheremo la cativa amministrazione politica e impareremo a scegliere NOI chi votare documentandoci prima di farlo.Insomma, in un solo colpo ora il governo scontenta studenti,taglia fondi alla ricerca e alla cultura e scontenta i futuri lavoratori nelle facoltà.Non era meglio pagare l'ICI?!
Il preside Torrà ha voluto subito parlare di un tema scottante ma che non ha nulla a che vedere con il bullismo.
Questa riforma è uno scandalo, ma questa è tutta un'altra storia.

Anonimo said...

Il giornale è apolitico..ok...ma anke la manifestazione..e cara fabiana non ti sembra una cosa concreta quello ke i tuoi compagni di università stanno facendo?..siamo quasi sotto dittatura e voi vi occupate di due fialette puzzolenti(atto gravissimo).le fialette puzzolenti sono concrete la gente ..i cortei le proteste non lo sono...ecco la superficialità del liceo classico..e di voi di questo giornale..VERGOGNA!!!

Anonimo said...

non ho capito una aprola....

Anonimo said...

e cosa mai è un'aprola?..mi suona come provola!!!idiota

Anonimo said...

Intervengo per chiarire alcune cose:
1. Sono convintissimo dell'assenza di qualsiasi legame tra il lancio delle fialette e la protesta contro la riforma della Gelmini. Sono stato studente del Liceo A.Diaz e sono orgoglioso di aver frequentato quest'istituto ma l'increscioso episodio è solo il frutto della stupidità di alunni che tentano di emulare i gesti degli studenti degli anni precedenti. Frutto di imbecilli e di incoscienti che non conoscono il significato di società civile e di rispetto per il prossimo. E ogni anno è la stessa storia nel Liceo Classico, come in altri istituti. Al preside Torrà va tutta la mia solidarietà.
2. Riforma Gelmini. "Il Confronto" tratterà ampiamente l'argomento sul prossimo numero con interviste fatte ai dirigenti scolastici degli istituti di Ottaviano; un articolo che vedrà impegnate le mie colleghe Fabiana Pirone e Ida D'Alessandro. Questo per rispondere a chi ci accusa di non parlare della riforma.
L'Italia è un paese democratico. L'attuale maggioranza è stata votata da oltre il 70% degli italiani. 70% significa che i voti sono arrivati anche dai professori. Gli stessi che si ritrovano oggi in Piazza. Ma questa è la democrazia, è democrazia significa governa del popolo, attraverso i suoi rappresentanti e delegati. O Sbaglio? Bene. Credo che conoscevate Berlusconi. O no? Sapevate che dal 2001 al 2006 ha abusato dei decreti legge, provocando l'intervento della Corte Costituzionale, o no?
Ora protestiamo. Tutto questo poteva però essere evitato ed invece ci meritiamo quello che abbiamo votato, nel pieno delle nostre facoltà di intendere e di volere, senza alcuna costrizione e senza nessuna pistola puntata alla testa. Gli Italiani hanno votato Berlusconi, che ora al governo. Non si sfugge da queste considerazioni. E la Gelmini non l'ho votata io, o Antonio o Giacomo ma ben il 70% degli italiani. Quindi di che vi meravigliate! Potevate pensarci prima ed informarvi, senza lasciarvi ammaliare dal canto delle sirene.
Gli Ottavianesi si ricordino che hanno dato 7389 voti a Berlusconi!!!

Emanuele Ragosta, Il Confronto

Anonimo said...

Caro Emanuele, forse ti confondi con i risultati elettorali in Bulgaria qualche anno fa?
Ti riporto i dati esatti per coalizione:

Senato
Silvio Berlusconi 47,320%
Walter Vletroni 38,010%
CASINI 5,695%
Bertinotti 3,213%
Santanchè 2,096%
Boselli 0,867%
Ferrando 0,550%
D'Angeli 0,416%

etc. etc.

CAMERA

BErlusconi 46,812
Veltroni 37,546

Mario Ragosta (Admin) said...

solo perchè i professori che ora sono in piazza hanno votato berlusconi, non dovrebbero approfittare di un proprio diritto? Manifestare è un diritto!Avranno anche votato berlusconi, ma chi vota un proprio rappresentante al governo deve pur pretendere che quest'ultimo faccia i suoi interessi o no?

Anonimo said...

Sono un diplomato di qualche anno fà. Ho vissuto il trasloco del Liceo A. Diaz dalla vecchia sede a quella attuale. All'epoca si parla di camorra e di ciò che il tessuto cittadino poteva o meno offrire, tuttavia si protestava anche allora ma l'ho sempre vista come un qualcosa di inadeguato. Vi sono strumenti costituzionali (es. il referendum) che permettono,laddove vi sia vera coscienza del problema ed unione d'intenti, che metterebbe in forte imbarazzo il governo (che sono 500.000 firma??.) Tuttavia nessuno ne parla e gli studenti non si accorgono di essere strumentalizzati - ora dalla destra - ora dalla sinistra - ora dal centro (che per me continuano a restare solo delle direzioni da imboccare quando guido). Tali forme di politica avevano un senso nei tempi che furono perchè gli esponenti autorevoli i quelle correnti politiche erano l'esatta espressione dei tempi. Ma quelli di oggi lo sanno che vi sono stati politici che sono morti per le loro idee??. Oggi è solo business... come le vendite di effigi ed oggettistica varia di S. Pio che ingrassa la chiesa cattolica la quale, quando il padre era in vita, gli negò di professare messa......